IUC - Imposta Unica Comunale
Ultima modifica 30 aprile 2024
La legge di stabilità 2014 ha introdotto La IUC che rappresenta una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: TASI, TARI, IMU.
Costituisce una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all’IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall’altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).
La dichiarazione IUC deve essere presentata dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, entro il 30 giugno dell’anno successivo (il 30 giugno 2015 per chi possegga o detenga un immobile nel 2014). Essa ha effetto anche per gli anni successivi, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni.
TARI
La TARI – tassa rifiuti - è dovuta da chi possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali, ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.) e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l’importo è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento comunale.
Il comune deve approvare la tariffa applicabile, secondo disposizioni di carattere nazionale o, in alternativa, in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte", nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE.
Come per le preesistenti tasse sui rifiuti, anche la TARI è dovuta per l’anno solare. In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).
Come per la TARES, i Comuni possono inoltre stabilire riduzioni e esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio.
In particolare, la tariffa è ridotta:
• nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
• nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
• per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
• in base al regolamento comunale, qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti.
Il Comune ha il compito di inviare gli avvisi di pagamento per la Tari allegando il bollettini/modelli precompilati per semplificare gli adempimenti.
Per il versamento della TARI è previsto l’uso del modello F24, del bollettino di conto corrente postale oltre ai servizi di pagamento elettronici interbancari e postali.
Ogni comune potrà inoltre deliberare differenti scadenze, con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali e la facoltà, da parte del contribuente, di poter effettuare un unico versamento, entro il 16 giugno di ogni anno.
TASI
La TASI – tassa servizi indivisibili – è diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo il modello della soppressa TARES.
Gli immobili soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo (ad es. l’inquilino che paga dal 10 al 30% del tributo), fabbricati (compresa l’abitazione principale) ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con le esclusioni già previste per la TARI. In caso di detenzione dei locali per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sui medesimi (uso, abitazione, superficie).
La base di calcolo della tassa è quella già utilizzata per determinare l’importo dell’IMU, cioè la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 % e moltiplicata per i coefficienti previsti per la predetta imposta immobiliare.
La TASI, che per le prime case sostituisce l’IMU e per gli altri fabbricati si aggiunge ad essa, è pertanto dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che dovranno essere deliberati da ciascun comune entro il 23 maggio di ogni anno, e pubblicati sul “ portale del federalismo fiscale” entro il 31 maggio. Una nota del ministero dell’Economia dispone infatti che la scadenza originaria del 16 giugno debba essere rispetta soltanto nei comuni che, entro il 23 maggio, abbiano provveduto a deliberare, mentre sarebbe differita al mese di settembre, probabilmente al giorno 16, nei restanti comuni. Il versamento a saldo andrà effettuato entro il 16 dicembre.
L’aliquota della TASI (a regime, pari all’ 1 per mille), è fissata per il 2014 al 2,5 per mille.
I Comuni hanno tuttavia facoltà, di aumentarla fino allo 0,8 per mille, determinando quindi le seguenti aliquote massime:
o prima casa, 3,3 per mille;
o altri fabbricati, 11,4 per mille.
L’aumento deliberato dal comune dovrà comunque essere destinato esclusivamente a coprire riduzioni di gettito d’imposta , finanziando detrazioni analoghe a quelle già previste per l’IMU.
E’ altresì facoltà dei comuni ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento, o disporre autonomamente i criteri per deliberare talune detrazioni.
In particolare, il Comune può prevedere riduzioni, ad esempio:
• nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
• nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
• per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
• in base al regolamento comunale, qualora siano individuate particolari categorie di contribuenti.
La scadenza della TASI è attualmente fissata al 16 giugno, salvo proroghe connesse alla oggettiva difficoltà di determinare l’importo del tributo (molti comuni infatti non hanno ancora provveduto a deliberare l’aliquota e la ripartizione del tributo fra proprietari e inquilini).
Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Ogni comune potrà inoltre deliberare differenti scadenze, con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali e la facoltà, da parte del contribuente, di poter effettuare un unico versamento, entro il 16 giugno di ogni anno.
IMU
L'IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 ( appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.).
L'importo dovuto per l'IMU è, tuttavia, ricompreso nella nuova imposta denominata IUC, la cui aliquota, comprensiva anche della TASI, non potrà essere complessivamente superiore all'11,4 per mille.